Tasso di interesse legale Descrizione: Il tasso legale viene fissato dal Ministero del Tesoro come previsto nel codice civile all’art. 1284 nella misura del 2,5% annuo. Per cinquant’anni, fino al 16 Dicembre 1990, si è conservato immutato, anche in periodi di inflazione galoppante. Con la legge modificativa del processo civile n.353/90 il tasso legale fu elevato (con dichiarato intento di farne uno strumento di deflazione del contenzioso civile, essendo parametro di riferimento anche dagli interessi moratori) al 10% annuo. L’entrata in vigore del nuovo tasso non fu fatta coincidere con l’inizzio dell’anno solare. La scelta del legislatore era finallizzata (nell’ambito della riforma del processo civile) ad impedire che un tasso legale (al quale andavano ragguagliati gli interessi moratori) troppo basso rispetto ai tassi correnti praticati sul mercato potesse favorire l’abnorme prolungamento dei contenziosi giudiziari. In seguito alla riduzione del tasso di inflazione annuo ed alle critiche mosse dalla dottrina all’eccessivo “differenziale” tra il tasso legale e quello che un soggetto “normale” poteva ricavare dall’impiego del denaro, il legislatore, con la legge 23 Dicembre 1996 n. 662 (art. 1 comma, 183), ha ridotto il tasso per l’anno 1997 (con decorrenza dal 1° Gennaio 1997) al 5% ed ha introdotto l’istituto del tasso legale di interesse “variabile”, in quanto “il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 Dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 Dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo”. E’ stato, così, introdotto nell’art. 1284, comma 1, cod. civ. un meccanismo di adeguamento annuale del tasso di interesse legale legato all’anno solare attraverso un sistema di delegificazione della fonte produttiva del tasso di interesse legale. Data ultimo rilevamento 01/01/2017 Tasso 0,100 Ente Rilevatore Ministero dell’Economia e delle Finanze Note: Decreto Ministero, Economia e finanze 07/12/2016 , G.U. 14/12/2016
Tasso di mora per crediti commerciali (Decreto legislativo 231/2002) Descrizione: Con decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 , delegato dalla legge 1° marzo 2002 n. 39 il governo in attuazione della normativa comunitaria ha introdotto il un tasso legale per “i pagamenti tardivi nelle transazioni commerciali”. Il tasso di mora applicabile va ragguagliato al tasso determinato dalla B.C.E (Banca Centrale Europea) aumentato di 7 o 9 punti a seconda che (art. 4 e 5) l’oggetto della transazione commerciale siano beni e servizi ordinari ovvero “prodotti alimentari deteriorabili” . Tasso di mora per crediti commerciali (ordinari) è rilevato dal Ministero dell’Economia ai sensi dell’art. 5 del D.lgvo 231/2002 al netto degli aumenti previsti 7 punti o 9 punti. Art. 5. Saggio degli interessi 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e’ determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu’ recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Tasso di mora per crediti commerciali (per cessione di prodotti alimentari deperibili) è rilevato dal Ministero dell’Economia ai sensi dell’art.5 del D.lgvo 231/2002 ed è pari al tasso della BCE aumentato di 9 (7+2) punti. Data ultimo rilevamento 23/01/2017 Tasso 8,000 Ente Rilevatore Ministero dell’Economia e FinanzeNote: Decreto Ministero dell’Economia e delle finanze in G.U.R.I. 23-01-17 n. 18
T.U.R. Tasso Ufficiale di RiferimentoDescrizione: Si tratta di un tasso ufficiale determinato già dalla Banca D’Italia (TUS Tasso Ufficiale di Sconto) ed oggi dalla B.C.E. essendo l’Italia membro dell’Unione Europea. Il T.U.R. é utilizzato nei rapporti interbancari con gli istituti bancari nazionali ed internazionali per le operazioni di anticipazione, mutuo e di resoconto. La sua variazione è ricollegata alla politica monetaria dell’Unione Europea. Data ultimo rilevamento 16/03/2016 Tasso 0,000 Ente Rilevatore B.C.E. Banca Centrale EuropeaNote: Decisione B.C.E. del 15/03/2016
Tasso di riferimento del credito fondiario Descrizione: Il tasso di riferimento delle operazioni di credito fondiario-edilizio, come stabilito dalle leggi sul credito agevolato è utilizzato quale parametro per il calcolo degli interessi di mora sui mutui fondiari. Il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d’Italia ed è composto: dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente; da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente. Dalla decorrenza del 31/12/1994 dopo il DM 21/12/1994 il riferimento è stato modifica nella variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori: a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi; b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione («campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO»), per le operazioni oltre i 18 mesi. Data ultimo rilevamento 03/07/2017 Tasso 6,230 Ente Rilevatore Ministero del tesoro Note: D.M. 21/12/1994
Euribor Descrizione: Euribor – tasso interbancario di riferimento per i prestiti a breve termine. E’ rilevato dalla FBE European Banking Federation ed è la media ponderata delle segnalazioni di tassi praticati sui depositi interbancari da un pool di banche all’interno dell’area Euro. Data ultimo rilevamento 04/07/2017 Tasso -0,271 Ente Rilevatore F.B.E European Banking Federation Note: Le quotazioni dell’Euribor si trovano sui quotidiani di informazione economica, su Il sole 24 ore e in alcuni siti internet specializzati. Il tasso riportato è utilizzato per depositi a 6 mesi con divisore 360.
Eurirs Descrizione: EURIRS – è la media ponderata delle quotazioni delle operazioni IRS (Interest Rate Swap) effettuate dalle banche all’interno dell’area Euro, indica il costo delle operazioni con cui le banche trasformano operazioni a tasso fisso in tasso variabile per tutelarsi da rischi di rialzi nel lungo periodo. (nelle recenti possibilità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stabiliti dall’attuale Governo con Decreto Legge n. 93/2008 è stato fissato come indice del conto transitorio di rimborso il tasso a 10 anni oltre ad uno spread di massimo lo 0,50%). Data ultimo rilevamento 03/07/2017 Tasso 0,930 Ente Rilevatore F.B.E. European Banking Federation Note: La rilevazione vale per le operazioni a 10 anni
Eonia Descrizione: EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE – costituisce la media ponderata dei tassi applicati ai contratti overnight. La sua fissazione consente diavere a riferimento un definito tasso per tutta l’area dell’Unione, a cui vengono allineate tutte leoperazioni giornaliere delle singole banche, oltre a costituire il fondamentale punto di snodo nella gestione della politica monetaria nell’ambito dei tassi da parte della BCE. Rappresenta la media dei tassi di finanziamento overnight comunicati dalla FBE (European Banking Federation) da un pool di 57 banche. Data ultimo rilevamento 30/06/2017 Tasso -0,350 Ente Rilevatore F.B.E. European Banking Federation Note: Fonte Thompson Reuters – European Banking Federation
Indici mensili ISTAT Costo della vita (FOI) Descrizione: Con la legge isitutiva dell’Istituto Nazionale di Statistica venne demandato a tale Ente (che dipende direttamente dalla residenza del Consiglio dei Ministri) la elaborazione di indici del costo della vita. Con un successivo decreto furono stabilite le aree territoriali in cui tali rivelazioni dovevano essere eseguite (comuni con oltre 100.000 abitanti e talune città, anche con minor numero di abitanti, caoluoghi di provincia). Le norme delle rivelazioni, la scelta delle tipologie merceologiche, le modalità delle campionature, la struttura dei consumi medi interni delle famiglie, i coefficenti di ponderazione attributi ai diversi consumi e prodotti hanno da sempre costituito il patrimonio tecnico tecnico-discrezionale dell’Istituto Nazionale di Statistica, basato su competenze specificatamente scientifiche. Tali indici, elaborati su un elevato numero di prodotti (345 prodotti-tipo raggruppati in 46 Categorie e 9 Classi) costituiscono uno strumento, per quanto imperfetto, che consente di tenere sotto controllo l’andamento del costo della vita e le tendenze dell’inflazione. Periodicamente L’Istituto Nazionale di Statistica rovvede a modificare la composizione merceologica del aniere (si intende per paniere l’insieme dei 345 prodotti) per adeguarla alle mutate condizioni di vita delle famiglie italiane ed alla nuova struttura dei consumi interni. Tale variazione, in genere, avviene con cadenze quinquennale e comorta una modifica della base contabile dell’anno di riferimento. Data ultimo rilevamento 15/12/2015 Tasso 101,1 Ente Rilevatore ISTAT Note: Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)
Indici Mensili ISTAT Prezzi al consumo (NIC) Descrizione: Il mutamento dei prezzi ponderali medi nazionali si esprime in un indice numerico che, fino al 1986, è stato definito del costo della vita. Dopo il 1968 tali indici hanno assunto la denominazione di numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il mutamento di denominazione è stato dettato dalla esigenza di evitare equivoci relativi alla vera portata della denominazione costo della vita, avendo il campione di riferimento una struttura relativa e collegata ad una ipotetica familgia-tipo di lavoratori dipendenti non agricola (impiegati ed operai esclusi i dirigenti). L’ISTAT provvede anche ad elaborare i c.d. indici della scala mobile che hanno una diversa struttura ed una diversa origine. La scelta del paniere e del peso da attribuire ai vari prodotti di tale indice della scala mobile sono il frutto di una scelta convenzionale adottata dalle categorie degli imprenditori industriali e delle associazioni sindacali del lavoratori. Tali inidici sono pure essi raggruppati in 5 classi di prodotti ed il numero di prodotti è molto inferiore a quelli presi in considerazioni dall’ ISTAT per i prezzi al consumo (o altrimenti detti del costo della vita) ed è notevolmente diverso il peso ponderale attribuito a ciascun prodotto e, conseguentemente, alle varie classi. Data ultimo rilevamento 15/06/2017 Tasso 101,1 Ente Rilevatore ISTAT Note: Base 100 del dicembre 2015 |